Cori razzisti a Lukaku in Juve-Inter. La Procura di Torino: "Reato tenue. Juventini da non punire"

I cori razzisti all'indirizzo di Romelu Lukaku nella gara di Coppa Italia dello scorso 4 aprile tra Juve e Inter, non sono considerati penalmente punibili, sia per la poca durata che per le motivazioni, riconducibili ad 'evidenti ragioni di rivalità sportiva'. Infatti la Procura di Torino riconosce la sussistenza del reato ma ne chiede la relativa archiviazione ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale, che prevede l’esclusione della punibilità per 'particolare tenuità del fatto'.
Se per le norme non fa una piega, ai tempo l'opinione pubblica si scatenò: "Tutto arrivò in fondo a una scena da saloon, con cartellini gialli e rossi, uno per l’allora centravanti nerazzurro reo, a giudizio dell’arbitro, di aver provocato l’arena nemica, andando a esultare sotto la Curva, dopo il rigore del pareggio: sull’attenti, occhi chiusi e dito sulla bocca. Movenza abituale per l’attaccante belga, più che irridente, arrivando così a un epilogo paradossale: oggetto di razzismo e squalificato dal giudice sportivo. Tant’è che, alla fine, il presidente della Figc Gabriele Gravina aveva 'graziato' (in senso giuridico) il giocatore, rimuovendo la squalifica dopo aver considerato 'gli inequivocabili insulti razzisti' di cui era stato bersaglio e 'l’impegno dell’ordinamento sportivo nella lotta a ogni forma di razzismo'", si legge sul Corriere della Sera.
Questo aveva portato prima al Daspo per 171 persone, poi all’inchiesta coordinata dal pm Davide Pretti, con 144 tifosi indagati per cori razzisti e alcuni per lancio di oggetti. Nessun dubbio che fossero grida razziste, scrive il magistrato: "La giurisprudenza, già in passato, si è pronunciata ritenendo che l’emissione di suoni gutturali, come tipico riferimento all’ululato delle scimmie, si caratterizza per evidenti connotati di discriminazione razziale e dunque può integrare l’ipotesi che sanziona la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali". - si legge, ma il tutto è accompagnato da un 'però'- "Il fatto che tale condotta sia stata tenuta da una moltitudine di persone, che hanno evidentemente agito influenzandosi l’uno con l’altro, nonché il fatto che tale condotta non abbia perdurato per un tempo significativo e, non da ultimo, che sia stata posta in essere per evidenti ragioni di rivalità sportiva (tifosi della squadra avversaria) induce a ricondurre il fatto nelle maglie applicative dell’articolo 131 bis del codice penale". E ancora: "Il comportamento non è certo abituale ed è dunque possibile procedere all’archiviazione per particolare tenuità del fatto".
Archiviazione chiesta anche per il lancio di oggetti, in quanto "di piccole dimensioni (ad esempio un accendino) che non hanno creato alcun pericolo per le persone presenti, ragione per cui non è integrata la fattispecie incriminatrice".
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